Art. 10

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
Nell' del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, sono soppresse le parole: "ovvero esercitino da un decennio l'assicurazione sulla vita".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo