Art. 9
LEGGE 11 aprile 1955, n. 294
In vigore dal 13 mag 1955
Al regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'art. 2 alle parole: "autorizzati con decreto del Ministro delle corporazioni. Ad essi sono applicabili le disposizioni" sono sostituite le parole: "autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni";
2) all' è aggiunto il seguente comma:
"L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio".
Gli importi massimi dei capitali e delle rendite, che gli enti di cui all', primo comma, del predetto regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, possono assicurare senza essere soggetti alle disposizioni sull'esercizio delle assicurazioni, sono elevati rispettivamente a lire cinquantamila e a lire diecimila".
Storico versioni
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