Art. 3

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
La cauzione minima e il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall'art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative, sono elevati rispettivamente a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. La cauzione minima globale dovuta per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni è: 1) di lire 60 milioni quando l'esercizio comprenda l'assicurazione dei rischi dell'incendio o dei trasporti marittimi o aeronautici o della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli; 2) di lire 30 milioni, negli altri casi di cui al precedente , n. 3); 3) di lire 5 milioni nei casi previsti dal precedente , n. 4). La cauzione minima fissa di cui al precedente comma è destinata per metà quale fondo iniziale computabile nella cauzione ragguagliata a quota parte dei premi lordi dell'esercizio precedente di cui all'art. 33, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.
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