Art. 1
LEGGE 11 aprile 1955, n. 294
In vigore dal 13 mag 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia, prescritte dalle vigenti disposizioni per esercitare le assicurazioni o le riassicurazioni, sono elevate come appresso:
1) lire 500 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni sulla vita e la capitalizzazione;
2) lire 250 milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio riguarda le assicurazioni contro i danni e comprende le assicurazioni dei rischi dell'incendio, o dei trasporti marittimi e aeronautici, ovvero della responsabilità civile per i danni causati da autoveicoli;
3) lire 150 milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall'esercizio le assicurazioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni malattie, responsabilità civile, trasporti terrestri, grandine, furti e credito;
4) lire 80 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio limitato ad altri rami non specificati nei precedenti numeri 1), 2) e 3) e lire 40 milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio in uno solo di tali rami di assicurazione.
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