Art. 16
LEGGE 11 aprile 1955, n. 294
In vigore dal 13 mag 1955
L'ispezione di cui all'art. 43 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni legislative e regolamentari, è esercitata anche presso le sedi, le rappresentanze, le agenzie e gli uffici degli edili e persone di cui alle lettere b) e d) dell'art. 61 del predetto regio decreto-legge.
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