Art. 19

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è elevata a lire diecimila per ogni contratto. La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila. Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, è elevato a lire trecentomila.
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