Art. 20

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
Gli atti relativi agli aumenti di capitale richiesti ed effettuati nel termine di un anno, sino alle misure indicate all' della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro. L'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire diecimila.
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