Art. 15
LEGGE 11 aprile 1955, n. 294
In vigore dal 13 mag 1955
I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione, che sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
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