Art. 17

LEGGE 11 aprile 1955, n. 294

In vigore dal 13 mag 1955
I decreti di autorizzazione ad estendere l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto un aumento del capitale e del fondo di garanzia ai sensi dell', sono soggetti alla tassa di concessione governativa di lire sessantamila, quarantamila, ventimila e diecimila, rispettivamente per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell' della presente legge.
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LEGGE 11 aprile 1955, n. 294 (Art. 17 Modificazioni alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private.) — Testo vigente | Portale Normativo