Convenzione›Parte I
Art. 6
In vigore dal 18 dic 1954
Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di
uno dei due Stati, nonostante che dovessero essere versati ad un Ente assicuratore dello altro Stato, il primo Ente sarà considerato competente finché la questione non sia stata definita di comune accordo o risolta in sede arbitrale: in ogni caso la definizione delle posizione legale vale soltanto per l'avvenire.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-6