ConvenzioneParte I

Art. 3

In vigore dal 18 dic 1954
Gli , nonché gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo