ConvenzioneParte I

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1954
Per le assicurazioni sociali indicate nell' si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio è svolta l'attività da cui deriva l'assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo