Convenzione›Parte I
Art. 4
In vigore dal 18 dic 1954
Per le assicurazioni sociali indicate nell' si applicano,
in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio è svolta l'attività da cui deriva l'assicurazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-4