Convenzione›Parte I
Art. 5
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
In deroga al principio dell' sono stabilite le seguenti eccezioni:
a) i dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati,
che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere assicurati secondo le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, semprechè la permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di una azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a più riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e semprechè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;
b) i dipendenti delle aziende che dal territorio nazionale si
estendono al di là della frontiera tra i due Stati, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui le aziende stesse hanno la loro sede;
c) gli addetti alle imprese esercenti pubblici servizi di
trasporto di uno degli Stati, che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia sulle linee di intercomunicazione o in stazioni di frontiera in modo permanente, compreso il personale viaggiante, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; lo stesso vale per gli addetti alle imprese esercenti servizi di trasporto aereo di uno Stato che siano cittadini dello stesso Stato e siano occupati, in maniera anche permanente, nell'esercizio dei servizi aerei, sia come piloti, sia con altra qualifica, nel territorio dell'altro Stato, nonché per gli altri addetti alle imprese suddette, che siano inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo
passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato da cui sono inviati;
e) il personale di ruolo e non di ruolo addetto alle
rappresentanze diplomatiche o consolari austriache od italiane, che sia di cittadinanza austriaca od italiana, è assicurato secondo la legislazione dello Stato cui esso appartiene. Lo stesso vale per i lavoratori al servizio domestico del personale anzidetto; essi possono, tuttavia, chiedere, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. I consoli onorari ed i loro dipendenti sono assicurati secondo la legislazione del luogo di occupazione;
f) ai cittadini di uno Stato occupati presso Istituti scientifici
o culturali o presso scuole dello stesso Stato, nel territorio dell'altro Stato, nonché alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico, si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'Istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati.
Paragrafo 2.
I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale appartiene il porto.
Paragrafo 3.
Le supreme Autorità amministrative dei due Stati potranno
stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'. Esse possono, inoltre, convenire che le eccezioni, previste nel paragrafo 1 del presente articolo, non si applichino in casi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-5