ConvenzioneParte II

Art. 9

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. I lavoratori, che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi di quest'altro Stato a condizione che: 1) abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono trasferiti, una attività soggetta alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione nazionale ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria o facoltativa prevista dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria; 2) possano far valere i requisiti richiesti, per beneficiare delle prestazioni, dalle disposizioni che regolano l'assicurazione dello Stato in cui si sono trasferiti; a tale scopo dovranno essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. Paragrafo 2. Qualora le prestazioni siano contemporaneamente dovute dagli Enti assicuratori dei due Stati, il lavoratore ha diritto alle prestazioni soltanto da uno di essi e precisamente dall'Ente presso il quale è assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione od era ultimamente assicurato prima del verificarsi dell'evento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo