ConvenzioneParte II

Art. 11

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati. Paragrafo 2. Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformità dei periodi secondo e terzo dell' paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-11

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