Convenzione›Parte II
Art. 11
11 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti
dell'Ente presso il quale è assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati.
Paragrafo 2.
Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse
all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformità dei periodi secondo e terzo dell' paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-11