Convenzione›Parte III
Art. 15
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in entrambi gli Stati e durante la disoccupazione soggiorni nel proprio Stato, acquisterà il diritto alle prestazioni per la disoccupazione del proprio Stato, secondo la legislazione di questo, qualora adempia a tutte le condizioni volute dalla legislazione stessa, tenuto conto anche dei periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette alla assicurazione contro la disoccupazione.
Paragrafo 2.
L'Ente che ha corrisposto le prestazioni per la disoccupazione
nelle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto ad essere rimborsato dall'Ente che gestisce la assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui il lavoratore si era trasferito ed aveva prestato la propria opera, a condizione che i periodi trascorsi in questo Stato in una occupazione sottoposta all'assicurazione raggiungano un minimo di almeno 26 settimane nel corso degli ultimi 18 mesi precedenti la domanda dell'indennità di disoccupazione.
Paragrafo 3.
Il rimborso può essere chiesto per un periodo complessivo non
superiore a 60 giornate di indennità, anche distribuite in più turni di disoccupazione e semprechè si verifichino le condizioni richieste ai precedenti paragrafi 1 e 2.
Paragrafo 4.
Se l'Ente obbligato avesse esso stesso corrisposto, durante il
medesimo periodo di disoccupazione, prima che il lavoratore torni nel proprio Stato, un certo numero di giornate di indennità al disoccupato, il suddetto periodo massimo di 60 giornate sarà ridotto in corrispondenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-15