ConvenzioneParte IV

Art. 18

In vigore dal 18 dic 1954
Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dall'Ente assicuratore di uno Stato, dovesse nell'altro Stato essere liquidata un'altra rendita a seguito di un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Ente assicuratore di questo Stato terrà conto della precedente rendita come se anche questa fosse a suo carico.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-18

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