Convenzione›Parte IV
Art. 19
In vigore dal 18 dic 1954
In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli , ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovute per il periodo della inabilità temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte si applicano le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-19