ConvenzioneParte IV

Art. 17

In vigore dal 18 dic 1954
L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Stato in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dalla stazione di frontiera fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo