ConvenzioneParte V

Art. 20

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o alternativamente, nell'uno e nell'altro dei due Stati, per invalidità, vecchiaia e superstiti, vengono cumulati per essi e per i loro aventi diritto i periodi di assicurazione effettuati nell'uno e nell'altro Stato, nonché i periodi riconosciuti ad essi equivalenti in quanto questi ultimi siano, secondo le disposizioni di entrambi gli Stati, efficaci nei rapporti previsti al paragrafo 2. I periodi equivalenti, che siano efficaci solo in base alle disposizioni di uno dei due Stati, sono computati solo nella assicurazione di questo Stato. Ai fini del cumulo di cui sopra i periodi di occupazione assimilati, nella assicurazione austriaca, a periodi di contribuzione, sono considerati come periodi di assicurazione. Paragrafo 2. Il cumulo si effettua ai fini del calcolo dei periodi di attesa, della conservazione delle aspettative della ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria. Paragrafo 3. I periodi di assicurazione e i periodi equivalenti che coincidono sono computati una sola volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo