ConvenzioneParte V

Art. 25

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente Convenzione risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi di assicurazione compiuti soltanto in questo Stato, compresi i periodi equivalenti, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico. Paragrafo 2. Se più Enti assicuratori sono obbligati al pagamento di differenze, l'interessato ha diritto alla differenza più alta spettantegli. Questa differenza sarà suddivisa fra gli Enti assicuratori interessati in proporzione alle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo