ConvenzioneParte V

Art. 27

In vigore dal 18 dic 1954
Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione del premio di operosità (Bergmannstreuegeld) previsto dall'assicurazione austriaca di rendite per gli addetti alle miniere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo