Convenzione›Parte VI
Art. 31
In vigore dal 18 dic 1954
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono
autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato.
Le stesse Autorità sono autorizzate a intervenire direttamente
presso gli Enti, i Tribunali e le Autorità di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-31