ConvenzioneParte VI

Art. 31

In vigore dal 18 dic 1954
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato. Le stesse Autorità sono autorizzate a intervenire direttamente presso gli Enti, i Tribunali e le Autorità di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-31

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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo