Convenzione›Parte VI
Art. 35
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla
legislazione di uno dei due Stati per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche nei confronti degli Enti assicuratori, degli assicurati, dei familiari e degli aventi diritto dell'altro Stato.
Paragrafo 2.
Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-35