Convenzione›Parte VI
Art. 38
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla
presente Convenzione, saranno eseguiti, con effetto liberatorio, nella valuta dello Stato, in cui il titolo ha origine.
Paragrafo 2.
Nei casi di cui al paragrafo primo dell' gli Enti
debitori di uno Stato potranno incaricare l'Ente competente dell'altro Stato del pagamento delle prestazioni dovute.
Paragrafo 3.
Le somme che a titolo di prestazioni, di contribuzioni o di
rimborsi debbono essere pagate o ammesse al pagamento nel territorio dell'altro Stato secondo la presente Convenzione o secondo la Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) sull'equiparazione dei lavoratori nazionali e stranieri nei casi di risarcimento di infortuni sul lavoro o secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato, sono trasferite in conformità degli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati. Qualora non esistesse uno scambio tra i due Stati, i due Governi senza indugio prenderanno, di comune accordo, misure per rendere possibile l'effettuazione di tali pagamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-38