ConvenzioneParte VI

Art. 39

In vigore dal 18 dic 1954
Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, questo importo sarà calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati tenendo conto delle particolari condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-39

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