Convenzione›Parte VI
Art. 37
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Quando sorga contestazione circa la legislazione da applicare, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità dell'articolo precedente.
Paragrafo 2.
All'assistenza provvisoria provvede l'Ente assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, l'Ente assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.
Paragrafo 3.
Questo Ente assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
Paragrafo 4.
L'Ente assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve
rimborsare, in unica soluzione, all'Ente assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria le spese sostenute a tale scopo.
Paragrafo 5.
Se l'importo, che è stato versato al beneficiario a titolo di
assistenza provvisoria, è superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-37