Convenzione›Parte VII
Art. 40
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, con
effetto dalla data della sua entrata in vigore, anche per gli eventi coperti di assicurazione, che si siano verificati prima di tale data.
Paragrafo 2.
Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere
presi in considerazione i periodi di assicurazione, compresi i periodi equivalenti, compiuti prima della sua entrata in vigore.
Paragrafo 3.
Le prestazioni delle assicurazioni sociali il cui pagamento sia
stato sospeso per forza maggiore o in base alla legislazione di uno dei due Stati, a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate per il periodo decorrente dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno liquidate e pagate le prestazioni che per i medesimi motivi non fossero state ancora attribuite.
Paragrafo 4.
Le prestazioni liquidate prima della data d'entrata in vigore della
presente Convenzione saranno ricalcolate, per il periodo decorrente dalla stessa data, per conformarle alle disposizioni della Convenzione, in quanto non sia stato già liquidato il loro valor capitale.
Paragrafo 5.
Se la legislazione di uno dei due Stati concede ai propri cittadini
il riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria o in quella volontaria o facoltativa, di periodi di contribuzione o di periodi equivalenti compresi fra il 13 marzo 1938 e il 9 aprile 1945 dipendenti da una occupazione o in relazione a residenza in località situate al di fuori dell'attuale territorio nazionale, tale riconoscimento non si estende ai cittadini dell'altro Stato. Lo stesso vale per le prestazioni concesse da uno Stato a favore dei propri cittadini per infortuni sul lavoro verificatisi, entro il suddetto periodo, al di fuori dei suoi attuali confini territoriali.
Paragrafo 6.
Il termine stabilito dal paragrafo 58 della legge austriaca 12
giugno 1947, recante norme transitorie in materia di assicurazioni sociali, è prorogato per i cittadini italiani, limitatamente alle forme di assicurazioni indicate nelle lettere b), c), d) ed e) dell', paragrafo 1, punto 2 della presente Convenzione, fino a sei mesi successivi alla data che sarà stabilita, di comune accordo, dalle supreme Autorità amministrative dei due Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-40