ConvenzioneParte I

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono: 1) in Italia: a) la legislazione sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie; d) la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi; e) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione; f) la legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità; g) la legislazione sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioè la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare; 2) in Austria: a) la legislazione sull'assicurazione contro le malattie; b) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; c) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung); d) la legislazione sull'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung); e) la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere; f) la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private; g) la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe). Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applicherà: a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-2

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