Convenzione›Parte I
Art. 1
In vigore dal 18 dic 1954
Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali tra i due Stati, hanno stabilito di concludere in proposito una Convenzione, ed hanno, quindi, nominato i loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Dott. Giuseppe COSMELLI, Inviato Straordinario e Ministro
Plenipotenziario
IL PRESIDENTE FEDERALE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA
Dott. h. c. ing. Leopoldo FIGL, Cancelliere Federale,
Dott. Victor GEHRMANN, Direttore Generale al Ministero Federale per
l'Amministrazione Sociale, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:
.
Paragrafo 1.
I cittadini italiani e i cittadini austriaci, nonché i loro
familiari e aventi diritto, sono equiparati gli uni agli altri nei diritti e negli obblighi derivanti dalle legislazioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie enumerate nell'.
Paragrafo 2.
I cittadini italiani in Austria e i cittadini austriaci in Italia possono, inoltre, beneficiare delle disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria o facoltativa secondo le legislazioni enumerate nell', alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ove essi risiedono.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-1