Convenzione›Parte VII
Art. 41
In vigore dal 18 dic 1954
Le supreme Autorità amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto previsto negli , per il calcolo delle spese di assistenza nonché per quanto altro occorra per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-41