Convenzione›Parte VII
Art. 44
In vigore dal 18 dic 1954
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme
Autorità amministrative per la Repubblica d'Austria il Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, e per la Repubblica italiana il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-44