Art. 2
In vigore dal 18 dic 1954
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-rd-2