Convenzione›Parte VII
Art. 44
44 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali supreme
Autorità amministrative per la Repubblica d'Austria il Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, e per la Repubblica italiana il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-44