ConvenzioneParte VI

Art. 30

In vigore dal 18 dic 1954
Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati possono corrispondere direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro legali rappresentanti. Essi possono redigere la corrispondenza nella loro lingua ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-30

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