Convenzione›Parte V
Art. 26
In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
In caso di applicazione degli , gli Enti
assicuratori dei due Stati si scambieranno le notizie e i documenti necessari per determinare le prestazioni che ciascuno di essi dovrà accordare.
Paragrafo 2.
In pendenza degli accertamenti predetti, qualora l'assicurato
raggiunga le condizioni necessarie per il diritto ad una prestazione secondo la legislazione d'uno Stato, gli sarà concessa una prestazione provvisoria dall'Ente assicuratore di quello Stato. In caso diverso potrà pure essere accordata una prestazione provvisoria allorche, in base agli elementi acquisiti, risulti che l'assicurato avrà modo, comunque, di raggiungere le condizioni previste per il diritto alla prestazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-26