Convenzione›Parte V
Art. 24
In vigore dal 18 dic 1954
L'assicurato che non possa far valere più di 13 settimane di
assicurazione in Austria o di contribuzione in Italia, non ha diritto a prestazioni nella rispettiva assicurazione. In tal caso il diritto proveniente dall'assicurazione dell'altro Stato non subisce alcuna riduzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-24