ConvenzioneParte V

Art. 24

In vigore dal 18 dic 1954
L'assicurato che non possa far valere più di 13 settimane di assicurazione in Austria o di contribuzione in Italia, non ha diritto a prestazioni nella rispettiva assicurazione. In tal caso il diritto proveniente dall'assicurazione dell'altro Stato non subisce alcuna riduzione.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo