Art. 31
ConvenzioneParte VI

Art. 31

31 / 46
In vigore dal 18 dic 1954
Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto cittadini del rispettivo Stato dinanzi a tutti gli Enti, i Tribunali e Autorità competenti in materia di assicurazioni sociali dell'altro Stato. Le stesse Autorità sono autorizzate a intervenire direttamente presso gli Enti, i Tribunali e le Autorità di assicurazioni sociali dell'altro Stato per raccogliere ogni utile elemento di difesa degli interessi dei loro connazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-31