Convenzione›Parte V
Art. 27
27 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Le disposizioni di questa parte non si applicano per la concessione
del premio di operosità (Bergmannstreuegeld) previsto dall'assicurazione austriaca di rendite per gli addetti alle miniere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-27