Convenzione›Parte V
Art. 25
25 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1.
Quando la somma delle prestazioni calcolate secondo la presente
Convenzione risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi di assicurazione compiuti soltanto in questo Stato, compresi i periodi equivalenti, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico.
Paragrafo 2.
Se più Enti assicuratori sono obbligati al pagamento di
differenze, l'interessato ha diritto alla differenza più alta spettantegli. Questa differenza sarà suddivisa fra gli Enti assicuratori interessati in proporzione alle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto corrispondere.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-25