ConvenzioneParte IV

Art. 16

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorità diplomatiche o consolari dell'altro Stato. Paragrafo 2. L'Autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo