Art. 16
ConvenzioneParte IV

Art. 16

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In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. L'Ente competente di uno dei due Stati che ha compiuto l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve darne immediata comunicazione alle competenti Autorità diplomatiche o consolari dell'altro Stato. Paragrafo 2. L'Autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.
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