ConvenzioneParte III

Art. 14

In vigore dal 18 dic 1954
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che: 1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attività soggetta all'obbligo di assicurazione; 2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali e Protocollo aggiunto, conclusi a Vienna il 30 dicembre 1950, nonche' del secondo Protocollo aggiuntivo, concluso a Vienna il 29 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo