Convenzione›Parte III
Art. 14
In vigore dal 18 dic 1954
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o
viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che:
1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una
attività soggetta all'obbligo di assicurazione;
2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-14