Art. 14
ConvenzioneParte III

Art. 14

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In vigore dal 18 dic 1954
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che: 1) abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attività soggetta all'obbligo di assicurazione; 2) possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.
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