ConvenzioneParte II

Art. 10

In vigore dal 18 dic 1954
Paragrafo 1. Il lavoratore che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni a condizione che egli, prima del trasferimento, abbia ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia del lavoratore. L'Ente assicuratore potrà, in casi particolari, concedere il consenso posticipatamente qualora esistano le premesse per la concessione del consenso stesso e non sia stato possibile al lavoratore ottenerlo prima del trasferimento. Qualora si tratti di gravidanza, il consenso potrà essere concesso anche prima del verificarsi dell'evento. Paragrafo 2. Le limitazioni in ordine alla residenza contenute nelle legislazioni sulle assicurazioni previste dalla presente parte seconda e dalle norme della presente Convenzione non valgono per i lavoratori che, risiedendo nella zona di confine di uno Stato, siano occupati o siano stati da ultimo occupati nella zona di confine dell'altro Stato. Le zone di confine saranno determinate in conformità del vigente accordo sul traffico di frontiera. Paragrafo 3. Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo l'Ente assicuratore, obbligato alle prestazioni, delega l'Ente assicuratore dell'altro Stato a corrispondere le prestazioni medesime, con l'indicazione di quelle cui il lavoratore ha diritto. Le prestazioni saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualità di quelle corrisposte ai propri assicurati. Paragrafo 4. Nei casi previsti dal paragrafo 2 del presente articolo l'Ente assicuratore obbligato può anche provvedere direttamente alla concessione delle prestazioni dovute. Paragrafo 5. L'Ente assicuratore obbligato rimborsa all'Ente assicuratore delegato le spese sostenute per la corresponsione delle prestazioni; a questo scopo per le prestazioni in natura si applicano le tariffe che l'Ente assicuratore delegato pratica in base alla legislazione nazionale o a convenzioni da esso stipulate. Paragrafo 6. Dette spese possono essere rimborsate mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo