Convenzione›Parte I
Art. 8
In vigore dal 18 dic 1954
Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati,
l'esistenza di proventi, di una occupazione o di una assicurazione in questo Stato hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni, sulla permanenza dell'obbligo assicurativo o sul diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa; lo stesso effetto è prodotto dall'analoga esistenza di proventi, di occupazioni o di assicurazioni nell'altro Stato. Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato che danno luogo alla soppressione, sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, questi proventi devono essere computati in ciascuno dei due Stati, agli effetti della soppressione, sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-8