Art. 17
ConvenzioneParte IV

Art. 17

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In vigore dal 18 dic 1954
L'infortunio subito da un cittadino di uno dei due Stati, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Stato in conformità delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dalla stazione di frontiera fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nello Stato di origine subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-17