Convenzione›Parte IV
Art. 18
18 / 46In vigore dal 18 dic 1954
Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dall'Ente assicuratore di uno Stato, dovesse nell'altro Stato essere liquidata un'altra rendita a seguito di un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Ente assicuratore di questo Stato terrà conto della precedente rendita come se anche questa fosse a suo carico.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-18