Art. 3
ConvenzioneParte I

Art. 3

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In vigore dal 18 dic 1954
Gli , nonché gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.
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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104#art-c-3